Mercoledì scorso il Consiglio Valle ha espresso il proprio parere sullo schema di norma di attuazione relativo alle concessioni di grande derivazione idroelettrica. Un tema complesso, ma decisivo per il futuro della Valle d’Aosta, perché riguarda una delle sue risorse strategiche più importanti.
Ho ritenuto utile intervenire in Aula non soltanto sul contenuto della norma, ma anche sui rischi, sui limiti e sulle responsabilità che accompagneranno la futura legge regionale e le successive procedure di assegnazione.
Di seguito il mio intervento integrale.
Il mio intervento in Consiglio Valle
«Il punto oggi all’esame del Consiglio riguarda una materia particolarmente rilevante per la Valle d’Aosta: le concessioni di derivazione d’acqua e, in particolare, le grandi derivazioni idroelettriche.
Si tratta di un tema che non può essere affrontato con superficialità, perché incrocia competenze statutarie, disciplina europea, normativa statale, tutela del demanio idrico, sicurezza energetica, valore industriale degli impianti e ricadute economiche e sociali sul territorio.
Il quadro normativo
Lo schema di norma di attuazione che esaminiamo si colloca nell’ambito di questo quadro molto complesso. Essa mira a dare maggiore definizione all’esercizio delle competenze regionali in materia di acque pubbliche e di utilizzazione delle acque a uso idroelettrico, competenze che trovano fondamento nello Statuto speciale e che, nel tempo, sono state interessate da una significativa evoluzione normativa.
Va riconosciuto che questo intervento arriva in una fase avanzata. Altri ordinamenti hanno affrontato prima questo passaggio. Anche per le Regioni a statuto ordinario il quadro è stato modificato negli ultimi anni, in particolare attraverso l’evoluzione dell’articolo 12 del decreto legislativo n. 79 del 1999.
Le difficoltà già emerse nelle altre Regioni
Tuttavia, il fatto che la Valle d’Aosta arrivi oggi a questa norma non deve essere letto soltanto in termini di ritardo. Le esperienze già maturate in altri contesti dimostrano che l’attuazione concreta di queste discipline è tutt’altro che semplice. Le procedure di riassegnazione avviate in alcune Regioni ordinarie, penso in particolare al caso lombardo, hanno evidenziato difficoltà operative, profili di incertezza e contenziosi. Questo elemento deve indurci a una valutazione prudente: non basta disporre di una norma per avere automaticamente un sistema efficiente e stabile.
Il vero banco di prova sarà rappresentato tra l’altro dalla legge regionale di attuazione e, successivamente, dalle procedure concrete di assegnazione.
Piccole derivazioni e diritto europeo
Vorrei richiamare brevemente anche il tema delle piccole e medie derivazioni. È un tema che in passato ho già portato all’attenzione del Consiglio Valle, perché riguarda un comparto rilevante per il territorio e perché presenta profili giuridici non secondari. Il contenzioso sorto a seguito del caso dell’Emilia-Romagna e il rinvio alla Corte di giustizia dell’Unione europea confermano che il rapporto tra concessioni idroelettriche, disciplina europea dei servizi, concorrenza e utilizzo di risorse naturali non è ancora del tutto stabilizzato.
Questo richiamo è utile perché ci ricorda che l’intero settore idroelettrico si muove oggi in un equilibrio delicato. Da un lato vi sono i principi europei e nazionali in materia di concorrenza, libertà di stabilimento, procedure comparative e trasparenza. Dall’altro vi è la specificità di una risorsa naturale limitata e strategica, la cui gestione non può essere equiparata in modo automatico ad altri settori economici.
PNRR, gare e fine delle proroghe automatiche
Per quanto riguarda le grandi derivazioni, occorre prendere atto con realismo del quadro nel quale ci muoviamo. Gli impegni assunti dall’Italia nell’ambito del PNRR hanno consolidato un’impostazione orientata a procedure competitive per l’assegnazione delle concessioni, riducendo gli spazi per proroghe automatiche o rinnovi generalizzati.
Si può legittimamente discutere se questa impostazione abbia tenuto adeguatamente conto della specificità degli impianti idroelettrici, soprattutto di quelli dei grandi (e ormai “storici”) invasi. A mio avviso, questo profilo avrebbe meritato una maggiore attenzione. Un grande impianto ad invaso non rappresenta soltanto una fonte di produzione energetica: è anche uno strumento di regolazione della risorsa idrica, di accumulo, di sicurezza del sistema e di equilibrio territoriale. La sua funzione strategica è quindi diversa rispetto ad altre forme di concessione.
Detto questo, dobbiamo evitare di fondare la nostra azione su ipotesi incerte o su scenari che non dipendono direttamente dalla nostra Regione.
Nel dibattito pubblico, in più occasioni, si è parlato del cosiddetto “diritto di prelazione” in capo al concessionario uscente, così come anche di possibili riassegnazioni dirette o di un prolungamento delle concessioni in essere, anche alla luce del mutato contesto energetico e geopolitico. Sono questioni che meritano attenzione e che non possono essere liquidate in modo superficiale. Tuttavia, sul piano operativo e istituzionale, occorre essere consapevoli che le scadenze si avvicinano e che il rischio di un intervento sostitutivo statale non può essere ignorato.
Per questa ragione, la norma di attuazione rappresenta un passaggio necessario. Non risolve da sola tutti i problemi, ma consente alla Regione di disporre di un quadro entro il quale esercitare le proprie competenze e assumere le decisioni conseguenti.
La futura legge regionale sarà il vero banco di prova
L’articolo 3 prevede che la Regione approvi, entro dodici mesi, una legge regionale destinata a disciplinare le modalità e le procedure di assegnazione delle grandi derivazioni idroelettriche. Sarà quella la sede nella quale definire criteri di ammissione, requisiti tecnici, finanziari e organizzativi, valorizzazione del demanio idrico, canoni, misure ambientali, compensazioni territoriali, clausole sociali e modalità di gestione delle procedure.
È evidente che si tratta di una legge di grande rilievo, che dovrà essere costruita con particolare attenzione.
Società in-house: limiti e criticità
Uno dei punti più delicati riguarda la possibilità, prevista dallo schema, di assegnare le concessioni anche a società a totale controllo pubblico, nel rispetto dei presupposti dell’in-house providing e in presenza di preminenti interessi generali connessi alla produzione dell’energia nel territorio regionale.
Su questo profilo credo sia opportuno usare parole misurate.
L’affidamento a società in-house non deve essere presentato come una soluzione automatica, né come uno strumento ordinario di superamento delle procedure comparative. È una possibilità prevista dallo schema, ma è una possibilità che, a mio avviso, presenta profili di forte complessità applicativa e non può essere caricata di significati che l’istituto dell’in-house providing, per sua natura, non consente di sostenere.
L’in-house, infatti, è uno strumento attraverso il quale un ente pubblico affida compiti a una propria articolazione organizzativa, o comunque a una società sottoposta a controllo analogo, affinché questa svolga attività prevalentemente a favore dell’ente o degli enti pubblici controllanti. Non è, quindi, uno strumento pensato per sostituire il mercato in funzione di un beneficio generalizzato e indistinto della collettività, né può essere utilizzato per costruire, in via diretta, un modello di produzione di energia gratuita a favore della generalità dei cittadini.
Tutto questo dovrà avvenire, in ogni caso, nel pieno rispetto dei requisiti propri dell’in-house providing: la sussistenza e la permanenza del controllo analogo, la partecipazione pubblica totalitaria, nonché il rispetto del vincolo di attività.
Proprio questi requisiti impongono cautela. Se la società in-house opera essenzialmente per il proprio azionista pubblico, occorre evitare di rappresentare tale modello come se fosse automaticamente funzionale a una distribuzione generalizzata dei benefici energetici alla comunità. Sono due piani diversi, che non vanno confusi.
La Regione, qualora intendesse anche solo valutare questa strada, dovrebbe quindi dimostrare in modo particolarmente puntuale perché l’affidamento a una società a totale controllo pubblico sia più coerente con il perseguimento dell’interesse generale rispetto alle altre modalità previste, quali la gara, la società mista o il partenariato pubblico-privato.
In questo senso, il riferimento ai “preminenti interessi generali” non può essere utilizzato come una formula elastica o risolutiva. Deve essere verificato alla luce dell’ordinamento europeo, dei presupposti dell’affidamento diretto, dell’assetto societario, del piano industriale e della concreta destinazione dell’attività svolta dalla società.
Energia gratuita e aspettative politiche
Allo stesso modo, va evitata ogni semplificazione sul tema della cosiddetta energia gratuita. La previsione dell’articolo 3, comma 5, riguarda una quota di energia da destinare a servizi pubblici e a categorie di utenti determinate dalla legge regionale. Non autorizza, di per sé, a immaginare un modello di assegnazione delle concessioni a una società in-house finalizzato a produrre energia gratuita per tutti.
Il rischio, altrimenti, è quello di alimentare un’aspettativa politica non traducibile in termini giuridici ed operativi. E su una materia così strategica, che riguarda concessioni di enorme valore economico e istituzionale, la Valle d’Aosta non può permettersi né slogan né scorciatoie. Deve costruire scelte solide, motivate e realmente attuabili.
Il nodo dei beni asciutti e degli indennizzi
Altro nodo particolarmente sensibile è quello della valutazione dei beni e degli impianti, in particolare dei cosiddetti beni asciutti.
La norma disciplina il passaggio alla Regione di determinate opere alla scadenza delle concessioni e prevede, per altri beni, la possibilità di immissione in possesso con corresponsione di un valore determinato secondo criteri specifici. Questo tema inciderà in modo rilevante sull’equilibrio economico delle future procedure, sugli eventuali indennizzi posti a carico dei concessionari subentranti e, più in generale, sulla sostenibilità dell’intero modello.
È quindi indispensabile che la legge regionale definisca criteri il più possibile chiari, oggettivi e tecnicamente fondati.
Autonomia sì, ma con responsabilità
In conclusione, ritengo che questa norma di attuazione debba essere valutata con favore, ma senza enfasi eccessive.
È un passaggio utile e necessario. Rafforza il quadro entro il quale la Regione potrà esercitare le proprie competenze. Offre strumenti che dovranno essere utilizzati con prudenza. Apre possibilità, ma non elimina i vincoli. Riconosce spazi di autonomia, ma impone alla Regione una responsabilità significativa nella fase attuativa.
Il vero lavoro inizia adesso.
Occorrerà predisporre una legge regionale solida, tecnicamente curata, coerente con il diritto europeo e nazionale, ma anche capace di valorizzare, per quanto possibile, le nostre peculiarità. Occorrerà costruire un modello che consenta alla Valle d’Aosta di governare una risorsa strategica con serietà, competenza e visione di lungo periodo.
Per queste ragioni, pur evidenziando le criticità e le attenzioni che ho richiamato, considero questa norma un passaggio importante, da accompagnare ora con un lavoro legislativo attento, rigoroso e all’altezza della posta in gioco».