Dubbi e ragioni sull’attuazione dell’autonomia differenziata. Il 23 gennaio scorso il Senato della Repubblica ha approvato in prima lettura il disegno di legge di iniziativa governativa sull’attuazione dell’autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario. Un passo, almeno nei principi e nell’azione politica di questo Governo, comunque importante rispetto a quanto fatto sino ad oggi in materia di autonomia a favore delle Regioni a statuto ordinario.
Il percorso riparte dalla Camera
Oggi il testo è assegnato alla I Commissione Affari costituzionali della Camera dei deputati e il suo iter ha avuto inizio il 14 febbraio scorso. In linea generale, il testo definisce tra le proprie finalità i principi generali per l’attribuzione alle Regioni a statuto ordinario di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia in attuazione dell’articolo 116, terzo comma, della Costituzione. In sintesi, i rapporti tra lo Stato centrale e le Regioni a statuto ordinario in tema di attuazione dell’autonomia differenziata.
L’articolo 10 della legge costituzionale n. 3/2018
Qualcosa quindi che, sempre in linea generale, non dovrebbe interessare le Regioni a Statuto speciale, tra cui la Valle d’Aosta. Tuttavia, in chiusura, il testo, tra le disposizioni transitorie e finali, prevede che ai sensi dell’articolo 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, le disposizioni di cui alla legge si applicano anche nei confronti delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e Bolzano. Le previsioni di cui al citato articolo 10 si possono sintetizzare dicendo che per le “Speciali” il disegno di legge sull’autonomia differenziata si applica in quelle parti che prevederebbero forme di autonomia più ampie rispetto a quelle già presenti nei relativi Statuti e in tal senso avrebbe anche giusta ragion d’essere la prima parte di questo articolo ovvero il “sino all’adeguamento dei rispettivi statuti”.
Consiglio Valle del 21 e 22 febbraio 2024
Nell’ultima adunanza del Consiglio Valle ho presentato una interpellanza volta proprio a fare luce su alcuni punti del testo in esame alla Camera per dirimere alcuni dubbi che in sintesi riguardano i possibili (e potenziali) effetti per le “Speciali” nell’ambito dei futuri rapporti con lo Stato centrale e le altre Regioni a statuto ordinario (che facciano richiesta di competenze o no). Li riporto qui di seguito.
1) se vi siano state delle interlocuzioni con il Ministero per gli affari regionali e le autonomie o altri dicasteri del Governo italiano, anche nell’ambito dei rapporti tenuti di concerto con le altre Regioni a Statuto speciale, in merito agli effetti che la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni (LEP) potrebbero avere con riferimento alle competenze oggi già assegnate alla nostra Regione (così come alle altre “Speciali”), con particolare riferimento alla previsioni di cui al comma 1 dell’articolo 4 e al comma 3 dell’articolo 9 (come definiti nel testo ad oggi approvato dal Senato);
Il tema è complicato ma in sintesi, tenuto conto che i LEP (rif. articolo 3), sono relativi ai livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale e che questi interessano ambiti quali ad esempio la tutela della salute o il governo del territorio, il meccanismo definito negli articoli 4 e 9 che effetti potrebbero avere sui nostri attuali (o futuri) livelli essenziali delle prestazioni, soprattutto nel caso di ambiti già oggetto di competenza “speciale”?
2) se sia intenzione del Governo regionale promuovere, nell’ambito del percorso legislativo del d.d.l. in oggetto, anche per il tramite dei nostri Parlamentari, il richiamo alle aree montane parimenti con quanto previsto per l’insularità;
Vero è che il Consiglio dei Ministri ha dato il via libera al d.d.l. Montagna e che ora questo sarà all’esame del Parlamento – e se non erro è già stato “vagliato” dal relativo tavolo della Conferenza delle Regioni – ma tra i
principi delle disposizioni attuative dell’autonomia differenziata, come varate dal Senato, proprio laddove si parla dei principi di unità giuridica ed economica, di coesione economica, sociale e territoriale si fa espressamente riferimento, soltanto, all’insularità. Che ne è della montagna?
3) se alla luce dei contenuti del testo approvato dal Senato della Repubblica il 23 gennaio u.s. sia intenzione del Governo regionale valutare l’opportunità di perseguire le previsioni di cui al comma 2 dell’articolo 11 se tali dovessero essere confermate anche nel testo definito approvato dal Parlamento.
Una piccola provocazione. Al di là della già tanto commentata e discussa iniziativa di proposta di modifica del nostro Statuto speciale, che riguarda tra l’altro anche i “meccanismi” di modifica del medesimo, mi chiedo, anche alla luce delle roboanti dichiarazioni fatte da alcuni esponenti politici e rappresentanti nelle massime istituzionali dello Stato, rispetto alle grandi possibilità che questo testo porterebbe anche alla Valle d’Aosta, se vi sia l’intenzione o si intraveda l’opportunità di sfruttare la previsione di cui al già citato comma 2 dell’articolo 11.
L’argomento non è semplice, proprio per questo non va sottovalutato, anzi. Tornerò ancora sull’argomento e su quanto fatto da Rassemblement Valdôtain a fronte delle risposte ricevute.
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